Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35240 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35240 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADAU ANTONIO N. IL 16/01/1947
MADAU GIAMPIERO N. IL 30/07/1977
avverso la sentenza n. 736/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con sentenza del giorno 24.10.2012, la corte d’appello di Cagliari confermava
la sentenza di condanna di MADAU Antonio e MADAU Giampiero per i reati di cui agli
artt. 2 legge 895/1967,per aver detenuto illegalmente un fucile con relativo
munizionamento, ed il solo Madau Antonio anche per aver portato illegalmente detto
fucile, nonché per il reato di cui all’art. 30 lett. e) I. 157/1992, per aver esercitato

forestale. Costoro infatti dopo aver constatato che Madau Antonio aveva da poco
catturato con il laccio quattro turdini, avevano ritenuto di procedere a perquisizione
domiciliare, ma al loro sopraggiungere avevano visto Antonio Madau uscire dalla casa
frettolosamente, con al braccio un involucro che risultava contenere il fucile
sequestrato, che l’imputato aveva cercato di disperdere in un canneto, ma che era stato
prontamente recuperato dalle guardie forestali. L’arma risultava di proprietà di
Giampiero Nadau, convivente con il padre, ancorchè ad entrambi fosse stato fatto
divieto di detenere armi per disposizione prefettizia. Pertanto veniva opinato nel senso
che il fucile fosse detenuto da entrambi illegalmente, che Antonio Madau fosse
responsabile anche della condotta di porto del fucile nel momento in cui cercò di
occultarlo nel canneto.

2. Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i
prevenuti, con due distinti ricorsi; Madau Antonio ha dedotto vizi motivazionali, nel
senso che non sarebbe stato dimostrato che egli detenesse il fucile rinvenuto che
rientrava nella disponibilità del figlio, né che lo avesse portato fuori dall’abitazione. In
ogni caso veniva opposto che il fatto era modesto, per cui doveva essere contenuta la
sanzione con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente di
cui all’art. 5 I. 895/1967. Dal canto suo, MADAU Giampiero ha opposto vizio di
violazione di legge , avendo i giudici a quibus a suo dire mancato di valutare in
concreto la potenzialità lesiva dell’arma; si è poi lamentato della mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, essendo stata fondata
la sentenza su quanto accertato personalmente dalla Polizia Giudiziaria (fermo di
Madau Antonio in possesso di quattro uccelli appena catturati, con lacci i, esito dello
accertamento successivo a seguito del quale fu trovato fuori dall’abitazione portando
seco il fucile cal.12 di proprietà del figlio, a cui era stato fatto divieto di detenere armi,
in forza di decreto prefettizio in data 2.4.2007 , divieto che in data 13.2.2007 era stato
emesso anche nei confronti del padre). La base inferenziale su cui è stata eretta la
affermazione di colpevolezza è dunque solida e fondata su dati obiettivi e non si presta

2

l’uccellagione, così come era stato accertato il 7.1.2008, dagli operanti del corpo

a critiche di sorta, atteso che la natura di arma comune da sparo del fucile in questione
non poteva essere messa in discussione. La sanzione inflitta è stata ancorata al dato di
gravità rappresentato dal fatto che entrambi gli imputati si trovavano nella flagrante
violazione delle prescrizioni loro imposte con il decreto prefettizio di cui ciascuno era
destinatario. La valutazione espressa sulla mancanza dei presupposti per la concessione
dei benefici è stata condotta nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento.

ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p./ 6gA-eilico —.

p.q.m.
,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentt al pagamento delle spese
processuali e ciascuno, della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna deL.

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