Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35239 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35239 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLI VINCENZO N. IL 08/12/1958
avverso la sentenza n. 1124/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18.11.2008 il Tribunale di Palmi dichiarava Violi Vincenzo
colpevole del reato previsto dall’art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956 perché,
essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, violava la prescrizione di presentarsi
ogni domenica alla autorità preposta alla sorveglianza; per l’effetto lo
condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Con sentenza del 26.3.2013 la Corte di appello di Reggio Calabria
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre deducendo
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione , nonché
violazione degli artt.187 e 192 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
I motivi di appello sono stati esaminati e rigettati dalla Corte territoriale
con motivazione congrua, giuridicamente corretta e non ulteriormente
sindacabile nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
confermava la decisione del Tribunale.