Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35238 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35238 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIRIGNANO GIOVANNI N. IL 30/09/1980
avverso la sentenza n. 40298/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 07/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 21/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto indirizzato alla Corte di cassazione , Sirignano Giovanni ricorre
avverso la sentenza emessa da questa Corte — II Sezione — in data 7-3-2013 ,
protestandosi innocente e deducendo violazione degli artt 111 , 61 , 64 cpp ,
110 bis disp att cpp e illegittimità poste in essere dalla Procura di Napoli.

2. L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di
specie onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta
mancanza di specificità dei motivi addotti a sostegno Il ricorrente, invero , si
limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in
alcun modo le ragioni ostative alla declaratoria di responsabilità e senza in
alcun modo criticare, se non sulla base di affermazioni apodittiche , le ragioni
poste a fondamento della decisione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della
genericità dei motivi addotti , è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di
inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E.MILLE IN FAVORE
DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-5-13 .

CONSIDERATO IN DIRITTO

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