Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35237 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35237 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIANI ANTONELLA N. IL 28/11/1970 parte offesa nel procedimento
c/
avverso il decreto n. 4112/2011 GIP TRIBUNALE di MANTOVA, del
24/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dea. p-er_ t (

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 21/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Briani Antonella , in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione
avverso il decreto di archiviazione emesso , in data 24-4-2012, dal Gip del
Tribunale di Mantova , rappresentando di avere presentato , il 20-3-2012,
rituale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM . Ciò
nonostante, il Gip ha emesso decreto di archiviazione, senza fissare l’udienza
camerale, non risultandogli pervenuta alcuna opposizione nei termini di legge.
Ai fini della tempestività del ricorso si rappresenta che i termini per impugnare
erano sospesi fino al 31-12-2012 , ai sensi del dl n 74/12 , conv. in 1.122/12 ,
recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici.
Si chiede pertanto annullamento del decreto impugnato.
2. Con requisitoria depositata in data 8-3-13 , il PG presso questa Corte chiede
declaratoria di inammissibilità , essendo stato presentato il ricorso
personalmente dalla persona offesa , contenendo espressamente la delega al
difensore solo per la sua presentazione e la sottoscrizione del difensore solo ai
fini dell’autentica della firma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è stato firmato dalla persona offesa personalmente,essendo stato
sottoscritto l’atto dal difensore solo per autentica della firma. D’altronde, il
difensore è stato espressamente delegato dalla ricorrente esclusivamente al
deposito del ricorso . A norma dell’ art 613 co 1 cpp , la parte può
provvedere personalmente a sottoscrivere il ricorso. Ma le Sezioni unite hanno
stabilito che tale disposizione è applicabile esclusivamente nei confronti
dell’imputato poiché alla persona offesa non compete la qualificazione di
“parte “e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in
giudizio, ai sensi dell’ari 100 co 1 cpp , se non col ministero di un difensore
munito di procura speciale. Pertanto , la parte offesa non è legittimata a
presentare personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo
atto , poichè , per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, si applica
la regola dettata dall’art 613 cpp , secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto , a pena di inammissibilità, da difensori iscritti
nell’apposito albo ( Sez. un.16-12-98 , Messina , rv 212077) .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro mille , a norma
dell’ari 616 cpp
PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA
RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E

1

1.

DELLA SOMMA DI E.MILLE IN FAVORE DELLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-5-13 .

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