Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35233 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35233 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CEREDI MARCO N. IL 20/08/1989
avverso la sentenza n. 1189/2012 TRIBUNALE di RAVENNA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.2.2013 emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. il
Tribunale di Ravenna applicava la pena di mesi 3 e giorni 10 di arresto e 600
euro di ammenda a Ceredi Marco, imputato del reato previsto dagli artt.81
cod.pen. e 4 legge n.110 del 1975.
Avverso la sentenza l’imputato
ricorre per “mancata declaratoria di
proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen. e conseguente violazione dell’art.606
lett.C) cod.proc.pen. ”
Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi
di impugnazione. Il ricorrente non indica in alcun modo quali siano le specifiche
risultanze probatorie che il giudice avrebbe omesso di esaminare ai fini della
pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO