Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35232 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35232 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRIVISANI GIUSEPPE N. IL 10/08/1959
avverso la sentenza n. 316/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.11.2010 il Tribunale di Taranto dichiarava Trivisani
Giuseppe colpevole del reato previsto dall’art.660 cod.pen. (molestie in danno di
Albano Rosa, ex convivente) condannandolo alla pena di mesi due di arresto.
Con sentenza del 5.3.2013 la Corte di appello di Lecce sz.dist.di Taranto
confermava la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore propone ricorso per
carenza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi
di impugnazione. Le doglianze articolate consistono in astratte e generiche
considerazione intorno al contenuto dell’obbligo di motivazione previsto dalla
legge, senza alcuna concreta e specifica censura, valutabile in questa sede, in
ordine alle argomentazioni concretamente svolte dal giudice di merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro milleP.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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