Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35232 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35232 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 03/05/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Fadelli Lucio, nato a Vittorio Veneto il 9-11-53,
avverso l’ordinanza in data 18-12-12 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, l’ordinanza ed il procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’avv. Fabio Lattanti (in sost. dell’avv. Elena Negri), che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1 .-. Fadelli Lucio ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 18-12-12, il Tribunale di
Torino, adito ex art. 309 c.p.p., ha annullato la misura cautelare della custodia in
carcere a lui applicata dal GIP di Torino in data 21-11-12 limitatamente al reato di cui
all’art. 416 c.p. a lui ascritto al capo H), confermandola per il reato di turbativa di
incanti, contestatogli al capo E).
Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta ex art. 274, lettera c),
c.p.p. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto tale esigenza cautelare
sostanzialmente insita nella qualificazione giuridica delle condotte sulla scorta di un
non consentito automatismo. Inoltre tale conclusione sarebbe in netto contrasto, sul
piano logico e argomentatívo, con alcuni passaggi della motivazione proprio in
relazione alla figura del Fadellí (là dove il Tribunale aveva riconosciuto che lo scopo
perseguito dal predetto indagato non era quello del tornaconto personale ma quello di
una maggiore efficienza del servizio pubblico; là dove aveva omesso di considerare che
il Fadellí, funzionario della Regione Veneto, era stato nel frattempo sospeso dall’ufficio
e dall’incarico dirigenziale ricoperto e trasferito altrove).
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in riferimento
alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lettera a),
c.p.p. In particolare, si sostiene che l’occultamento di alcuni documenti posto in essere
da altri coindagati (vertici GEC) e risultante da alcune conversazioni intercettate
sarebbe stato irragionevolmente considerato come elemento da cui desumere anche per
il Fadelli un pericolo di inquinamento e si denuncia la illogicità manifesta del secondo
argomento utilizzato nel provvedimento impugnato (la lettera di solidarietà inviata al
codifensore da alcuni colleghi del Fadelli).

1

3 .-. Per le carenze e per le manifeste illogicità motivazionali in punto di esigenze
cautelari sopra evidenziate si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza
impugnata in parte qua con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Per questi motivi
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino
Roma, 3112013.

2 .-. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata presenta, in punto di esigenze cautelari, profili di
manifesta illogicità e di carenza di motivazione che ne impongono l’annullamento. Il
Tribunale, infatti, da un lato ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento dopo
avere espressamente riconosciuto che lo scopo perseguito dal Fadelli non era quello del
tornaconto personale ma quello di una maggiore efficienza del servizio pubblico, e,
dall’altro, ha omesso di considerare che il Fadelli, funzionario della Regione Veneto,
era stato nel frattempo sospeso dall’ufficio e dall’incarico dirigenziale ricoperto e
trasferito altrove. Inoltre del tutto illogicamente sono stati considerati come elementi da
cui desumere il pericolo di inquinamento probatorio a carico del Fadelli l’occultamento
di alcuni documenti posto in essere non dal predetto ma da altri coindagati e una
semplice lettera di solidarietà, inviata al codifensore da alcuni colleghi del medesimo
Fadelli.

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