Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35231 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35231 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELONI CARLO N. IL 14/08/1962
avverso la sentenza n. 8142/204 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.3.2009 il Tribunale di Roma dichiarava Meloni Carlo
colpevole del reato previsto dagli artt. 424 e 425 cod.pen. ( danneggiamento di
una scrivania ed un computer posti all’interno dell’Ufficio postale, ai quali
l’imputato appiccava il fuoco, con pericolo di incendio) condannandolo alla pena
di mesi 6 di reclusione.
Con sentenza del 9.10.2013 la Corte di appello di Roma riduceva la pena
inflitta a mesi 4 di reclusione.

legge e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità. I motivi concretamente articolati non denunciano alcun
vizio di legittimità, ma ripropongono censure in fatto già rigettate dal
competente giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di
vizi logici.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

Avverso la sentenza di appello il difensore ricorre denunciando violazione di

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