Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35230 del 19/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35230 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARISTENA ROSA N. IL 18/04/1947
avverso la sentenza n. 3411/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6.2.2008 il Tribunale di Roma dichiarava Caristena Rosa
colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di una pistola semiautomatica
cal.6,35 priva dei dati identificativi, e di ricettazione della medesima arma,
condannandola alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa.
Con sentenza del 13.3.2013 la Corte di appello di Roma confermava la
decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per nullità della

alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
I motivi di ricorso concretamente articolati non denunciano alcun vizio di
legittimità, ma propongono un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie
ed una diversa valutazione della gravità dei fatti, operazioni non ammesse in
questa sede ma riservate al sindacato esclusivo del giudice di merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. la ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

sentenza per mancanza di motivazione, travisamento del fatto e con riguardo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA