Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35230 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35230 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

visti gli atti, l’ordinanza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. A. P.
Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avv Ronco, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. . Damascelli Delia Giuseppina, indagata in concorso con il marito Salvetti
Vittorio Emanuele e con il fratello Damascelli Mario Giuseppe Ottavio per il reato p. e p. dagli
artt. 81, 110 e 388 c.p., ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 15-10-12, il Tribunale di Milano, adito ex
art. 324 c.p.p., ha confermato il sequestro preventivo di una serie di beni immobili
specificamente indicati.
L’assunto accusatorio si sostanzia nel fatto che il Salvetti si sarebbe separato dalla
moglie, Damascelli Delia Giuseppina, solo formalmente, allo scopo in realtà di sottrarre la di
lei quota di metà dei beni immobili cointestati con il marito agli obblighi gravanti sulla
medesima Damascelli a seguito della sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei
confronti della medesima per circonvenzione di incapace in danno di Bertini Erennio.
Tanto premesso, la ricorrente deduce:
1. Violazione dell’art. 321 c.p.p. per l’erroneo riconoscimento del requisito del
periculum in mora. Nel caso in esame mancherebbe, infatti, la libera disponibilità
dei beni, che costituisce il presupposto di tale periculum e che sta a fondamento
del sequestro preventivo, in quanto detti beni erano stati oggetto di iscrizioni
pregiudizievoli annotate per impulso degli stessi soggetti che avevano presentato
querela nell’attuale procedimento.
2. Violazione dell’art. 321 c.p.p. in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus
commissi delicti con riferimento all’atto di trasferimento immobiliare del 3-32011. Tale trasferimento sarebbe stato, infatti, compiuto a seguito della
intervenuta separazione tra essa Damascelli ed il coniuge Salvetti e in forza di un
accordo, raggiunto in sede di separazione personale, documentato dal decreto di
omologa sottoscritto davanti al Giudice Civile e non vi sarebbe alcuna prova che
tale trasferimento fosse stato determinato da intenti fraudolenti.
3. Violazione dell’art. 321 c.p.p. e dell’art. 388 c.p. in ordine alla ritenuta
irrilevanza della sproporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro rispetto
a quello complessivo del danno da risarcire a seguito della sentenza di condanna
per circonvenzione di incapace.

2 . . Questa Corte ha già chiarito che nella nozione di “violazione di legge” per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p.,

Data Udienza: 12/04/2013

rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non
l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p. (S.U., 28-12004, Ferazzi, rv. 226710).
In applicazione di questi principi, tutte le odierne censure (ad eccezione di quelle di cui in
seguito si dirà), proponendo questioni incentrate non su una carenza assoluta di motivazione o
sulla presenza di una motivazione meramente apparente, ma su una motivazione asseritamente
inadeguata o illogica, non possono rientrare nella nozione di “violazione di legge”, per la quale
soltanto l’art. 325 c.p.p. prevede il ricorso per cassazione.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in riferimento alla dedotta sproporzione tra
il valore dei beni sottoposti a sequestro rispetto al valore complessivo del danno da risarcire a
seguito della sentenza di condanna per circonvenzione di incapace, e, in particolare, in
riferimento alla sequestrabilità unicamente del 50% dei beni, essendo esclusivamente in
riferimento a tale quota che erano intervenuti i trasferimenti della Damascelli. In ordine a tali
questioni la motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto mancante, dovendo
anche le misure cautelari reali essere adottate nel rispetto dei canoni di proporzionalità,
adeguatezza e gradualità.
3 .-. L’ordinanza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio per nuovo esame
al Tribunale di Milano.
Per questi motivi
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Ror9a, 12-4-2013.
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