Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3523 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3523 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALTAGLIATI MIRIA N. IL 19/07/1947
avverso la sentenza n. 18/2011 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
04/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 52,4tche ha concluso per _A

Data Udienza: 04/10/2013

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 04/04/2012 il Tribunale di Pistoia ha confermato la decisione di primo
grado, che aveva condannato Mina Maltagliati alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento
del danno in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all’art. 594 cod.
pen., commesso in danno di Maria Cristina Bonacchi.
2. Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali: a) per non avere il Tribunale di

ordine a colui che, dopo avere posteggiato l’autovettura, aveva discusso con il marito della
querelante; b) per non avere il Tribunale motivato in ordine all’assenza di movente
dell’imputata, dal momento che la discussione era intervenuta tra una persona estranea al
suo nucleo familiare e il marito della querelante; c) e, in ultima analisi, per avere affidato la
propria decisione alle dichiarazioni contraddittorie dei due testi dell’accusa, Franco Ruggeri e
Maria Cristina Bonacchi, coniugi.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere il Tribunale
valutato le contraddizioni e le reticenze dei testi appena menzionati e la presenza di un
interesse alla condanna della ricorrente, rappresentato dal fatto che il Ruggeri, a propria
volta, era stato condannato per un episodio in danno della Maltagliati.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il fatto che l’autovettura posteggiata dinanzi all’ingresso del garage del Ruggeri fosse di altro
soggetto, diverso dal figlio della Maltagliati, non incide in alcun modo sull’accertamento del
fatto operato dai giudici di merito, giacché l’ingiuria proferita dalla ricorrente si correla,
secondo la ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata, all’invito, rivolto dalla donna al
conducente dell’autovettura a spostarla, perché “lo sanno tutti com’è il Ruggeri”. Quando la
Bonacchi aveva domandato se, per parcheggiare il proprio veicolo, avrebbero dovuto
chiedere il permesso, era scattata, da parte della Maltagliati, l’ingiuria.
Ne discende che l’occasione del litigio deve comunque ricollegarsi alle controversie sulla
possibilità della coppia Ruggeri — Bonacchi di utilizzare agevolmente l’ingresso al proprio
posto auto, talché non è rawisabile alcun vizio motivazionale nella decisione impugnata.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e
nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e
non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in
sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una
rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011,
Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).

1

Pistoia tratto le logiche conseguenze dal pur rilevato errore della decisione di primo grado in

Nella specie, l’assoluta genericità delle censure contenute in ricorso non consente di
individuare alcun vizio nel percorso argomentativo del giudice di merito.
3. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione,
implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva
la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
del reato per prescrizione intervenuta, per effetto delle sospensioni registrate, in data
08/10/2012, successivamente alla pronuncia in grado di appello del 04/04/2012 (cfr., tra le
altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011,

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00. La pronuncia comporta infine la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla
luce delle questioni trattate, si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché al
rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.258,40, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

Morra, Rv. 250328, in motivazione).

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