Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35229 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35229 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTAPAOLA COSIMO N. IL 26/12/1982
avverso la sentenza n. 533/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.10.2008 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
di Messina dichiarava Santapaola Cosimo colpevole del reato previsto dall’art.9
comma 2 della legge n.1423 del 1956 perché, essendo sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno, violava la prescrizione di non viaggiare , anche come passeggero, su
qualunque mezzo di trasporto privato a motore; per l’effetto lo condannava alla
pena di anni uno di reclusione.
concessione delle attenuanti generiche, riduceva la pena a mesi otto di
reclusione.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi: 1)erronea qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi prevista dall’art.9
comma 2 legge n.1423 del 1956; 2) motivazione illogica in punto di applicazione
di una sanzione penale sproporzionata, assai distante dal minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, a seguito della modifica introdotte con
la legge n.155 del 2005, l’art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956
punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno,
distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa
alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale. (da ultimo
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, P.G. in proc. Iuorio, Rv. 242975).
2.11 secondo motivo introduce una censura di merito non ammessa nel
giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro milleP.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
Con sentenza del 11.3.2013 la Corte di appello di Messina , previa