Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35229 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35229 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 12/04/2013

visti gli atti, l’ordinanza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. A. P.
Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udi4 i difensori, avv.ti Veneziani e Cervi?che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. .

Salvetti Vittorio Emanuele, indagato in concorso con Damascelli Dalia
Giuseppina e con Damascelli Mario Giuseppe Ottavio per il reato p. e p. dagli arti 81, 110 e
388 c.p., ha proposto, tramite i suoi difensori, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
indicata in epigrafe, con la quale, in data 15-10-12, il Tribunale di Milano, adito ex art. 324
c.p.p., ha confermato il sequestro preventivo del suo patrimonio immobiliare.
Il ricorrente premette che l’assunto accusatorio si sostanzierebbe nel fatto che il Salvetti
si sarebbe separato dalla moglie, Damascelli Dalia Giuseppina, solo formalmente, allo scopo in
realtà di sottrarre la di lei quota di metà dei beni immobili cointestati con il marito agli obblighi
gravanti sulla medesima Damascelli a seguito della sentenza di condanna pronunciata in primo
grado nei suoi confronti per circonvenzione di incapace in danno di Bestini Erennio.
Tanto premesso, il ricorrente deduce:
1. Violazione dell’art. 321 c.p.p., per avere il Tribunale di Milano ritenuto la
sussistenza del fumus commissi delicti sulla base di una mera possibilità e di una
astratta plausibilità della ipotesi di accusa, trascurando le concrete risultanze
processuali di segno contrario e l’effettiva situazione emergente anche dagli
elementi offerti dalla Difesa. Sostanzialmente il Tribunale avrebbe basato il
fumus commissi delicti unicamente sul dato cronologico, essendosi il Salvetti
separato poco dopo la condanna della moglie Damascelli, trascurando una serie
di atti di indagine svolti dal P.M. nel procedimento che avrebbero in realtà
dimostrato la effettività della separazione.
2. Violazione dell’art. 321 c.p.p. in ordine alla ritenuta irrilevanza del requisito
della libera disponibilità e comunque vizio di motivazione sul punto.
Segnatamente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevanti le iscrizioni e
trascrizioni sugli immobili idonee a impedirne la circolazione a terzi di buona
fede, che rendevano sostanzialmente inesistente il requisito della libera
disponibilità dei beni oggetto di sequestro.
3. Violazione dell’art. 321 c.p.p. in riferimento alla ritenuta sussistenza del
periculum in mora stante la asserita possibilità di ulteriore cessione o comunque
vizio di motivazione sul punto. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto
conto della concreta situazione illustrata dalla Difesa, in base alla quale in
considerazione delle già dedotte iscrizioni e trascrizioni sui beni e del lasso

ile

1

2 . . Questa Corte ha già chiarito che nella nozione di “violazione di legge” per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p.,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non
l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell’art. 606 c.p.p. (S.U., 28-12004, Fera77i, rv. 226710).
In applicazione di questi principi, tutte le odierne censure (ad eccezione di quelle di cui in
seguito si dirà), proponendo questioni incentrate non su una carenza assoluta di motivazione o
sulla presenza di una motivazione meramente apparente, ma su una motivazione asseritamente
inadeguata o illogica, non possono rientrare nella nozione di “violazione di legge”, per la quale
soltanto l’art. 325 c.p.p. prevede il ricorso per cassazione.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in riferimento alla dedotta sproporzione tra
il valore dei beni sottoposti a sequestro rispetto al valore complessivo del danno da risarcire a
seguito della sentenza di condanna per circonvenzione di incapace, e, in particolare, in
riferimento alla sequestrabilità unicamente del 50% dei beni del Salvetti, essendo
esclusivamente in riferimento a tale quota che erano intervenuti i trasferimenti della
Damascelli. In ordine a tali questioni la motivazione del provvedimento impugnato risulta del
tutto mancante, dovendo anche le misure cautelari reali essere adottate nel rispetto dei canoni di
proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

3 . . L’ordinanza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio per nuovo esame
al Tribunale di Milano.

Per questi motivi
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Roma, 12-4-2013.

temporale trascorso avrebbe dovuto concludersi per la insussistenza di tale
periculum nel caso di specie.
4. Violazione dell’art. 321 c.p.p. per omessa motivazione in ordine al dedotto
inesistente pericolo di aggravamento del reato.
5. Violazione degli artt. 275 e 321 c.p.p., e 388 c.p., là dove il Tribunale di Milano
avrebbe ritenuto l’irrilevanza della sproporzione tra il valore dei beni sequestrati
rispetto a quello complessivo del danno da risarcire a seguito della sentenza di
condanna per circonvenzione di incapace.
6. Omessa e/o del tutto carente motivazione circa la irrilevanza del requisito della
proporzione tra il valore dei beni sequestrati rispetto a quello complessivo del
danno da risarcire a seguito della sentenza di condanna per circonvenzione di
incapace.

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