Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35228 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35228 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BREZNICA ARSIM N. IL 03/11/1969
avverso la sentenza n. 1392/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.1.2013 il Tribunale di Bergamo dichiarava Breznica
Arsim colpevole del reato previsto dall’art.13 comma 13 d.lgs. 25 luglio 1998
n.286, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Con sentenza del 21.6.2013 la Corte di appello di Brescia, non applicata la
recidiva, riduceva la pena inflitta ad anni 1 di reclusione.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre denunciando
che: 1) dalla sentenza impugnata non appare quale sia il ragionamento logico

pena comminata appare eccessiva ed andavano concesse le attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha
dichiaratamente applicato la pena minima prevista per il reato contestato.
Il secondo motivo svolge censure di merito non ammesse nel giudizio di
legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

giuridico adottato dal giudicante in merito alla quantificazione della pena; 2) la

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