Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35227 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35227 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAVAGLIA ANTONIO N. IL 15/07/1964
avverso l’ordinanza n. 3063/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19.6.2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava
inammissibile, per mancata presentazione dei motivi, il reclamo proposto da
Zavaglia Antonio contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di
rigetto della istanza di liberazione anticipata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione contro l’ordinanza, che definisce di rigetto, sostenendo che
essa sia frutto di un lacunoso esame dei fatti di causa e pertanto ingiusta.
Il ricorso è inammissibile poiché deduce censure di merito avverso
l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza avente natura meramente processuale,
poiché dichiarativa della inammissibilità del reclamo per inosservanza dell’obbligo
di deposito tempestivo dei motivi.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 19.6.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO