Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35226 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35226 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIAMPORCARO ALESSANDRO N. IL 15/02/1971
avverso l’ordinanza n. 404/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.9.2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta
presentata da Giamporcaro Alessandro di applicazione della disciplina della
continuazione sui fatti giudicati con le seguenti sentenze: Corte di appello Torino
del 10.7.1998 di condanna per il reato previsto dall’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990
n.309 commesso il 27.9.1997; Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Torino del 25.9.1998 di condanna per il reato di tentata rapina commesso il

Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio della motivazione, sussistendo in atti elementi idonei a
dimostrare una preordinazione di fondo nella commissione dei reati
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che il giudice di merito ha ritenuto l’insussistenza di concreti elementi
idonei a dimostrare la sussistenza di una previa ed unitaria deliberazione
criminosa, occorre rilevare che i motivi di ricorso non denunciano vizi di
legittimità del provvedimento impugnato, ma propongono un rifacimento del
giudizio di merito non ammesso in questa sede.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 19.6.2014.

14.8.28.1997.

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