Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35225 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35225 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIRICO SERGIO N. IL 26/03/1970
avverso la sentenza n. 382/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.5.2012 il Tribunale di Melfi dichiarava Chirico Sergio
colpevole dei reati previsti dall’art.707 cod.pen. e dall’art.4 legge n.110 del
1975, commessi in Melfi il 30.5.2007, condannandolo alla pena di mesi 4 di
arresto ed euro 2.000 di ammenda.
Con sentenza del 24.1.2013 la Corte di appello di Potenza confermava la
decisione del Tribunale di Melfi.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti

quanto gli oggetti rinvenuti sulla autovettura erano gli strumenti di lavoro
dell’imputato; estinzione dei reati per intervenuta prescrizione maturata alla
data del 3.6.2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile perché si sostanzia in una censura di merito
rigettata dalla Corte di appello con motivazione congrua, e non ulteriormente
reiterabile nel giudizio di legittimità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La rilevata inammissibilità
del primo motivo ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., tra le quali la
prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il
ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , De Luca, Rv. 217266).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

motivi: erronea applicazione degli artt.707 cod.pen. e 4 legge n.110 del 1975 in

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