Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35224 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35224 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEDALINO DANIELE PIO N. IL 09/09/1984
avverso la sentenza n. 1352/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Data Udienza: 21/05/2013

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1. Pedalino Daniele Pio , 1’8-10-2007 , venne condannato dal Tribunale , per i
reati di furto aggravato e uso indebito di carte di credito , alla pena di anni uno di
reclusione ed euro 1250 di multa. . La Corte di appello confermò in toto la
sentenza impugnata. La Corte di cassazione , in data 11-4-12 , annullò con rinvio
la sentenza d’appello , nella parte in cui aveva rigettato l’istanza di sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria, avuto riguardo alla precarietà delle
condizioni economiche dell’imputato. La Corte d’appello di Catania, in data 3010-2012 , decidendo in sede di rinvio , ha sostituito la pena detentiva con la
pena pecuniaria di euro 13.870.
2. Il ricorrente, impugnando , in questa sede, tale ultima sentenza, deduce erronea
applicazione dell’ad 53 1. 689/81 poiché la Corte etnea ha sostituito con la pena
pecuniaria la sanzione di un anno di reclusione, in violazione della citata norma,
che prevede il limite di sei mesi. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto
procedere alla sostituzione nel limite di mesi sei , pari ad euro 6.840.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Come è noto , requisito di
ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l’interesse richiesto dall’art 568 co 4
cpp. Quest’ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento
oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire ,
attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento , una situazione pratica più
vantaggiosa per l’impugnante ( cfr. ,ex plurimis, Cass. Sez. un. 13-12-’95,
Timpani , rv 203093; Cass. Sez I, 17-10-2003 , n 47496, Arch n. proc. Pen 2004,
217). Viceversa , esso non sussiste laddove l’accoglimento del ricorso non
apporti alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale.
Concretezza ed attualità sono infatti requisiti coessenziali e indefettibili
dell’interesse ad impugnare ( Cass. Sez VI, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass., n.
234734).
4. Nel caso di specie, l’accoglimento del ricorso, lungi dall’arrecare vantaggio
all’imputato , determinerebbe addirittura una situazione peggiorativa per
quest’ultimo . A norma dell’ad 53 co 1 1 24-11-1981 n 689 , infatti , il giudice ,
allorchè la durata della pena detentiva sia stata determinata entro il limite di due
anni, può sostituirla con la semidetenzione . Allorquando invece, come nel caso
in disamina , la durata della pena detentiva sia stata quantificata entro il limite di
un anno , essa può essere sostituita con la libertà vigilata. Trattasi , come si vede,
di sanzioni di maggiore valenza affiittiva rispetto alla pena pecuniaria ,
comportando l’assoggettamento dell’imputato ad un regime connotato da
restrizioni della libertà personale. Viceversa ,nella fattispecie concreta sub iudice ,
è stata accolta, sia pure al di là delle previsioni di legge , l’istanza avanzata
dall’imputato, preordinatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena

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RITENUTO IN FATTO

pecuniaria , senz’altro più favorevole. Di qui la mancanza di interesse in cap o :
all’imputato.
5. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle
ammende che si stima equo quantificare in euro trecento.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL
RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E
DELLA SOMMA DI E. TRECENTO IN FAVORE DELLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-5-13.

PQM

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