Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35224 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35224 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORCELLI CRISTOFARO N. IL 23/12/1962
avverso la sentenza n. 1306/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.5.2009 il Tribunale di Taranto dichiarava Porcelli
Cristofaro colpevole del reato previsto dall’art.9 legge n.1423 del 1956 perché,
essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, violava la prescrizione di non
rincasare oltre l’orario stabilito; per l’effetto lo condannava alla pena di anni 1 di
reclusione.
Con sentenza del 4.3.2013 la Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto
Avverso la sentenza del giudice di appello l’imputato personalmente ricorre
denunciando il vizio di manifesta illogicità della decisione nella parte in cui viene
affermata la responsabilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi,
attesa la totale genericità della censura che si risolve in astratta considerazioni
sulla natura della prova indiziaria, senza alcun collegamento con i concreti dati
probatori specificamente indicati nella sentenza impugnata.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
confermava la decisione del Tribunale.