Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35223 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35223 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VONA VALTER N. IL 31/01/1948
avverso la sentenza n. 941/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Do
che ha concluso per

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Udito, per la arte civile, l’Avv
Udit i(difensor(Avv.

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Data Udienza: 21/05/2013

1. Vona Walter ricorre per cassazione , tramite il difensore, avverso la sentenza
della Corte d’appello di Milano, in data 23-3-12, con la quale è stata confermata,
in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado emessa ,i1 13-4-2011 , dal
Tribunale di Pavia, in ordine al delitto di cui all’art 73 DPR 309/90 , in relazione
all’importazione, dal Marocco , in data 17-11-2007, di circa 1000 kg di hashish .
2. Il ricorrente deduce , con unico motivo , violazione dell’ad 73 co 7 DPR 309/90 e
vizio di motivazione della sentenza , poiché erroneamente la Corte d’appello ha
sminuito la portata della collaborazione prestata dal Vona , sia mediante un
memoriale che nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio , che hanno attinto
un nuovo soggetto , rimasto fino ad allora estraneo al procedimento , come
confermato dal luogotenente dei Carabinieri operante. Il giudice di secondo grado
avrebbe pertanto dovuto concedere l’attenuante in questione.
Si chiede quindi annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Si è ritenuto , in giurisprudenza, che sia inammissibile l’impugnazione
cosiddetta ripetitiva, che cioè si concreta e si esaurisce nella pressoché testuale
riproposizione di argomenti difensivi già utilizzati nella precedente fase del
giudizio, senza tener conto della motivazione dell’atto impugnato ( Cass Sez VI
23-6-11 n 27068; Cass , Sez VI n. 18081 /11; Cass , Sez III , n. 16851/10).11
requisito della specificità dei motivi , implica infatti , per l’impugnante, l’onere di
spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione,
all’uopo evidenziando , in modo preciso e completo , anche se succintamente, gli
elementi che si pongono a fondamento delle censure che vengono mosse nei
confronti del provvedimento impugnato, per consentire al giudice del gravame
l’esercizio del potere di controllo su di esso ( Sez. V 3-3-1999 n. 2896, rv
212610; Sez I 31-1-1996 n. 5161, rv. 203513). Viceversa, il ricorrente si è
limitato a riproporre le stesse argomentazioni già sottoposte all’attenzione del
giudice di secondo grado , con i motivi di appello , in merito alla concedibilità
dell’attenuante ex art 73 co 7 DPR 309/90, non solo senza confutare ma senza
nemmeno prendere in considerazione i rilievi formulati dalla Corte territoriale.
Quest’ultima infatti , nella sentenza impugnata, ha osservato che l’imputato
aveva omesso di indicare nominativamente i soggetti all’individuazione dei quali
egli avrebbe contribuito e le risorse che sarebbero state sottratte al gruppo
criminale grazie al suo intervento. Al riguardo, il ricorrente tace , non
sottoponendo per nulla a critica l’apparato giustificativo a supporto delle
determinazioni del giudice a quo, sì da elidere la correlazione con la ratio
decidendi del provvedimento impugnato ( Cass , Sez II , 24-1-12 n 6076 ; Cass
Sez 124-4-08 n. 19338 ; Cass Sez 118-3-08 n. 16711; Cass. 29-10-96 , Del
Vecchio rv.. n. 206507; Cass 22-2-2002 , Palma, rv n. 221693). Il ricorso è
dunque inammissibile, a norma dell’art 591 lett c) cpp , in quanto fondato su
-!

RITENUTO IN FATTO

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. MILLE IN FAVORE
DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-5-13 .

motivi che ripropongono le stesse ragioni già rappresentate al giudice del
gravame, non essendo in tal caso ravvisabile il requisito della specificità di cui
all’art 581 lett c ) cpp (Sez IV 3-5-2000 n. 5191 , rv 216473; Sez IV 24-4-2002,
n. 15497, rv. 221693).
Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

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