Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35223 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35223 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AJAZI AKIL ALIAS N. IL 05/02/1987
avverso la sentenza n. 797/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.10.2012
il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Genova dichiarava Ajazi Akil colpevole del reato previsto dall’art.13
comma 13 bis della d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 , perché, essendo stato espulso
dal territorio nazionale in data 1.3.2011, vi rientrava senza la necessaria
autorizzazione, fatto accertato il 24.4.2012; per l’effetto lo condannava alla
pena di mesi 8 di reclusione.
Con sentenza del 29.5.2013 la Corte di appello di Genova confermava la
Avverso la sentenza l’imputato personalmente ricorre per i seguenti
motivi:violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti previste dall’art.62 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata contiene dettagliata motivazione in ordine alle
ragioni per cui il giudice di merito ha rigettato la richiesta di concessione delle
attenuanti generiche. Il motivo di ricorso deduce censure in fatto non ammesse
nel giudizio di legittimità
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
decisione del Giudice delle indagini preliminari.