Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35221 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35221 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARNEVALE PASQUALINO ROSARIO N. IL 07/10/1976
avverso la sentenza n. 41/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
All’esito del giudizio abbreviato, con sentenza del 16.4.2009 il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Larino dichiarava Carnevale Pasqualino
colpevole dei seguenti reati: A) partecipazione ad una rissa in cui tutti i
corrissanti riportavano lesioni personali; B) tentato omicidio di Suii Bassem
colpito con un colpo di coltello che penetrava nel fianco destro trapassando il
fegato. Per l’effetto, concessa l’attenuante prevista dall’art.62 n.2 cod.pen.
prevalente sulla aggravante e sulla recidiva,lo condannava alla pena di anni 4 di

concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta ad anni 3 e mesi 4 di
reclusione.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi:1) violazione di legge e vizio della motivazione poiché una attenta lettura
delle carte processuali doveva portare la Corte territoriale a ritenere che la
coltellata non era stata inferta nel corso di una rissa ma tutt’al più in occasione
di una rissa alla quale il ricorrente era rimasto estraneo; 2) violazione di legge e
vizio della motivazione poiché la lettura delle carte processuali avrebbe dovuto
far ritenere alla Corte di appello che Carnevale non ha mai avuto l’effettiva
intenzione di uccidere l’antagonista
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
1.La tesi della estraneità alla rissa costituisce una censura di merito che il
ricorrente neppure aveva devoluto alla cognizione del giudice di appello.
2.Con riguardo all’elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente dai
giudici di merito in termini di dolo alternativo, il ricorrente non formula alcuna
censura di legittimità ma richiede lo svolgimento, non ammesso, di un terzo
grado di giudizio di merito .
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

reclusione. Con sentenza del 20.6.2013 la Corte di appello di Campobasso,

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