Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35220 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35220 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERNENGO COSIMO N. IL 12/12/1966
avverso l’ordinanza n. 338/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
19/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1.

Con ordinanza emessa il giorno 19.9.2013 la corte d’appello di Palermo in

funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da VERNENGO
Cosimo, di applicazione del condono in relazione alla pena a lui inflitta con
sentenza Corte d’Appello di Palermo 23.1.2008, irrevocabile il 13.1.2010, per
plurimi reati di estorsione,aggravati ex art. 7 I. 203/1991 , assumendo che la

l’aggravante mafiosa , deve intendersi operante per tutti i reati, siano essi
consumati o tentati, così come del resto opinato da questa Corte di legittimità in
un arresto del 2008.

2.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il

prevenuto personalmente, per dedurre violazione di legge; con motivi aggiunti
ha ricordato che il precedente della cassazione che era stato ricordato era stato
superato da altra pronuncia in senso opposto del 2009.

3.

In via pregiudiziale, deve rilevarsi che, poichè il primo comma

dell’art. 672 c.p.p. dispone che “per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto il
giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667, comma

4”, contro il

provvedimento adottato in materia di indulto non è immediatamente proponibile
il ricorso per cassazione, ma deve essere proposta opposizione allo stesso
giudice.

P. Q. M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla
corte d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma addì 19 Giugno 2014.

preclusione prevista dall’art. 1 c. 2 L. 241/2006, in relazione ai reati con

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