Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3522 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3522 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STORINO FRANCESCO N. IL 30/07/1981
avverso la sentenza n. 781/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
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Data Udienza: 04/10/2013

Con sentenza in data 15.11.12 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza,in data 20.12.11,appellata da STORINO
Francesco,dichiarato responsabile del reato di cui agli arte.81-477-482 CP.,per avere
contraffatto una carta di identità,apparentemente intestata a Morelli Francesco-fatto
acc.in data anteriore e prossima all’ I -8-2005,nonché del reato di cui all’art.494
CP.,per avere utilizzato il predetto documento,inducendo in errore Francovich
Giovanni,incaricato della consegna di apparecchi cellulari,oggetto di spedizione.
(in data 1.8.2005)Per tali reati era stata inflitta all’imputato la pena di mesi sei di reclusione,con il
beneficio della sospensione condizionale.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-erronea applicazione della legge penale in relazione alle ipotesi di cui agli artt.477482 CP., censurando la motivazione per carenza,contraddittorietà ed illogicità.
Al riguardo il ricorrente rilevava che la condotta contestata riguardava una fotocopia
di documento di identità,da ciò desumendo che su tale copia erano state apportate le
modifiche del documento ,senza interessare l’originale del documento ,non acquisito
agli atti.
In base a tali elementi riteneva carente la prova della contraffazione ascritta
all’imputato,ivi compresa quella derivante dalla deposizione del teste Francovich che
si riteneva avere riconosciuto in foto l’imputato in una fotografia che il teste aveva
rilevato essere poco visibile.
-2-Quanto al capo B-art.494 CP il ricorrente rilevava che doveva essere dimostrata in
concreto l’idoneità del documento contraffatto a indurre in errore il soggetto passivo
della condotta illecita,evidenziando che nel caso di specie sarebbe stata applicabile
l’ipotesi normativa prevista dall’ art.49 CP. e che sul punto doveva ritenersi carente
ed illogica la motivazione della sentenza impugnata.
Rilevava ,inoltre che la consegna della merce a persona diversa dal
destinatario,avvenuta in assenza di una delega formale,avrebbe consentito di
escludere l’idoneità della condotta dell’imputato a indurre in errore il soggetto
passivo-3-erronea applicazione della legge penale,in relazione alla sussistenza del concorso
di reati(in violazione degli arte.477 — 494-e art.84 CP).
A riguardo evidenziava che la condotta contestata ai sensi dell’art.477 CP si poneva
come mezzo necessario alla induzione in errore del soggetto passivo del reato
secondo l’art.494 CP.e come tale avrebbe fatto venir meno il concorso
dei reati
ritenuto in sentenza.
4-censurava,infine,la inosservanza dell’art.133 CP nella determinazione della
pena,nella sentenza di primo grado rilevando sul punto carenza di motivazione della
sentenza di appello.
Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero deve preliminarmente evidenziarsi che dal testo del provvedimento impugnato
si desume la corretta applicazione della legge penale,essendo da ritenere sussistente
l’ipotesi di cui agli arte.477-482 CP in riferimento al caso di falsificazione di una
fotocopia del documento di identità.
A riguardo giova annoverare l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte,enunciato
con sentenza Sez.VI-11.4-2012,n.13541 -Ribatti e altro-RV252589-ove si stabilisce
che la formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente un’inesistente
copia conforme di un’ordinanza di cancellazione di un sequestro
conservativo,utilizzata al fine di ottenere la liberazione del bene assoggettato al
vincolo reale,integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in copie
autentiche,(art.478 e 482 CP),essendo detta fotocopia non presentata come tale, ma
con l’apparenza di un documento originale.
In tal senso resta da escludere l’applicazione dell’art.49 CP prospettata dal ricorrente.
-Deve altresì essere rilevata l’infondatezza del motivo inerente alla esclusione del
concorso del reato de quo con l’ipotesi prevista dall’art.494 CP.
Sul punto va citato il principio sancito con sentenza di questa Corte-Sez.V-in data
27.4.1998-RV210600-per cui il delitto di sostituzione di persona è sussidiario rispetto
ad ogni altro reato contro la fede pubblica,tuttavia —in tanto può ritenersi assorbito in
altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di “un fatto
unico”,riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell’art.494 CP. sia a
quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa,quando ci si trovi in
presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate,si ha concorso
materiale di reati(come nel caso di cui si tratta,ove il soggetto agente aveva
contraffatto il documento di identità e se ne era servito per trarre un terzo in errore
sulla sua identità personale).
-Le altre censure difensive ,quali quelle concernenti la valutazione delle risultanze
dibattimentali-(quale la deposizione Francovich)si rivelano smentite dalla adeguata e
logica motivazione resa dal giudice di appello,né si ravvisano nei motivi di gravame
dati emersi in dibattimento del tutto trascurati dal giudice di merito,idonei di per sé a
smentire l’assunto accusatorio, onde i rilievi difensivi si presentano in tal senso
inefficaci,a1 fine di far ritenere sussistente il travisamento delle prove.
-Deve evidenziarsi,infine,la decorrenza del termine di prescrizione dei reati per cui si
procede,i1 cui decorso,ai sensi del vigente art.157 CP., è maturato alla data de131
gennaio 2013,successivamente alla pronunzia della sentenza di appello.
Conseguentemente,non presentando il gravame profili di manifesta infondatezza,la
Corte deve pronunziare l’annullamento della sentenza impugnata,senza rinvio,per
essere i reati estinti per prescrizione.

RILEVA IN DIRITTO

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Roma,deciso in data 4 ottobre 2013.

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