Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35219 del 19/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35219 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KHARMOUDI BELGASSEM N. IL 04/12/1983
avverso la sentenza n. 5/2013 GIUDICE DI PACE di FAENZA, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.3.2013 il Giudice di pace di Faenza dichiarava El
Kharmoudi Beegassero colpevole del reato previsto dall’art.10 bis d.lgs. n.286 del
1998 ( ingresso o comunque permanenza illegale nel territorio nazionale),

aLrrrrgesso it5) condannandolo alla pena di euro 5.000 di ammenda .
Avverso la sentenza il difensore ricorre per omessa motivazione in ordine
alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato e alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata contiene l’espressa elencazione delle circostanze di
fatto comprovanti la condizione di clandestinità dell’imputato ( fermato da
personale del Commissariato di Faenza e risultato privo del permesso di
soggiorno); il ricorrente non ha dimostrato di avere richiesto al giudice di merito
la concessione delle attenuanti generiche ( dalla intestazione della sentenza
contenente la conclusione delle parti risulta la sola richiesta subordinata di
applicazione del minimo della pena); in ogni caso non indica quali siano le
circostanze di fatto, risultanti dagli atti del procedimento, che il giudice avrebbe
omesso di esaminare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA