Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35218 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35218 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FODERO ALDO N. IL 15/03/1969
avverso l’ordinanza n. 4853/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1.

Con ordinanza emessa il giorno 18.9.2013, il Tribunale di Sorveglianza di

Torino revocava la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale
ex art. 94 dpr 309/90, concessa a FODERO Aldo, con ordinanza del 27.11.2012
con effetti ex tunc, atteso che erano state segnalate reiterate violazioni alle
prescrizioni a lui imposte, tanto che nell’agosto 2013 lo stesso veniva accertato

2.

Avverso tale ordinanza, il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso

per cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.

3.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del

combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento , in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, il 19 Giugno 2014.

che avesse fatto uso di stupefacente ed alcoolici.

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