Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35217 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35217 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMDHANI MOHAMED N. IL 16/02/1971
avverso l’ordinanza n. 4194/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 19/06/2014
Ritenuto in fatto e in diritto.
1. Con ordinanza emessa il giorno 21.8.2013, il Tribunale di sorveglianza di
Torino, rigettava l’opposizione intentata da ROMDHANI Mohamed, avverso il decreto di
espulsione ex art. 16 d.lgs. 286/1998, emesso dal magistrato di Sorveglianza di
Alessandria, in relazione alla pena inflitta con sentenza corte d’appello di Firenze in data
23.6.2009, quale sanzione alternativa alla detenzione. In particolare il tribunale
ostativo all’espulsione, che è atto avente carattere amministrativo di cui è obbligatoria
l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge.
2.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente 1.
per ribadire di essere radicato in Italia, con casa e figlio
nato nel nostro paese.
3.
Il ricorso è basato su motivi non specifici , comunque manifestamente
infondati, atteso che le ragioni addotte non possono dirsi preclusive del provvedimento
di espulsione che è stato legittimamente adottato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.
rilevava che il dato di avere un’abitazione in Italia e riferimenti familiari non era