Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35216 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35216 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA VARDERA SALVATORE N. IL 26/06/1946
avverso la sentenza n. 4788/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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Data Udienza: 19/06/2014
I
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17.7.2012 il Tribunale di Palermo dichiarava La Vardera
Salvatore colpevole del reato previsto dall’art.4 legge n.110 del 1975 (porto
ingiustificato di un coltello a serramanico), condannandolo alla pena di mesi 2 di
arresto ed euro 100 di ammenda.
Con sentenza del 24.4.2013 la Corte di appello di Palermo in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, riduceva la pena inflitta a mesi
1 ed euro 100 di ammenda.
per cassazione formulando i seguenti motivi: l’imputato si trovava sul
pianerottolo della propria abitazione, con conseguente inapplicabilità del reato
previsto dall’art.4 legge n.110 del 1975; vizio della motivazione nella parte in cui
la Corte ha ritenuto il soggetto non abitante nell’appartamento presso cui si era
recato per ritirare i propri effetti personali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di fatto non ammessi
nel giudizio di legittimità. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto che
il porto del coltello è avvenuto sul pianerottolo dell’abitazione della moglie
separata dell’imputato, ove lo stesso non abitava più. I motivi di appello ripetono
censure in fatto alle quali i giudici di merito hanno fornito adeguate risposte.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
Avverso la sentenza del giudice di appello l’imputato personalmente ricorre