Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35215 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35215 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASCANA’ MARIA ANTONIETTA N. IL 30/03/1967
avverso la sentenza n. 138/2011 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.4.2012 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava
Masgitnà Maria Antonietta colpevole del reato previsto dagli artt.81,660 cod.pen.
(molestie telefoniche continuate a Pinetti Rodolfo e D’Amico Maddalena)
condannandola alla pena di euro 300 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore proponeva appello, convertito in ricorso per
cassazione, chiedendo l’assoluzione dell’imputata perché il reato non è provato
atteso che le persone offese hanno taciuto circostanze rilevanti in ordine ai
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di merito non consentiti
nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. la ricorrente deve essere condannatek al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
rapporti con l’imputata.