Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35214 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35214 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBALACE MASSIMO N. IL 12/10/1977
avverso la sentenza n. 452/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CINQUEFRONDI,
del 20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20.6.2012 il Tribunale di Palmi sez.dist. di Cinquefrondi
dichiarava Barbalace Massimo colpevole del reato di cui agli artt.81,660 cod.pen.
(molestie telefoniche continuate a Mandaglio Carmelo e Furfaro Anna)
condannandolo alla pena di euro 500 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore proponeva appello, convertito in ricorso per
cassazione, chiedendo l’assoluzione dell’imputato per mancanza di prova chregli
sia l’autore delle molestie telefoniche, avendo ceduto le schede da cui sono
tempo trascorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di merito non consentiti
nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille _
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
partite le telefonate ad un amico di cui non poteva ricordare il nome atteso il