Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35211 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35211 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCIARIELLO NICOLA N. IL 25/10/1965
avverso la sentenza n. 358/2008 TRIBUNALE di MATERA, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

I

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.4.2012 il Tribunale di Matera dichiarava Picciariello
Nicola colpevole del reato di cui agli artt.81,660 cod.pen. (molestie telefoniche
continuate a Ferrara Rosa) condannandolo alla pena di euro 300 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore proponeva appello, convertito in ricorso per
cassazione, chiedendo l’assoluzione dell’imputato per mancanza di prova in
ordine alla sussistenza del requisito della petulanza; subordinatamente chiede la
riduzione della pena.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di merito non consentiti
nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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