Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35210 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35210 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDI ROMEO N. IL 30/06/1980
avverso l’ordinanza n. 255/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 20/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
I
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20.8.2013 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro
rigettava la richiesta di misure alternative ( affidamento in prova, detenzione
domiciliare, semilibertà) presentata da Guidi Romeo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione per i seguenti motivi: insussistenza delle esigenze di
cautela previste dall’art.274 cod.proc.pen. ed illogicità del diniego di concessione
delle misure alternative.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la
concessione delle misure alternative considerato che il condannato, mentre si
trovava agli arresti domiciliari, aveva posto in essere due condotte di evasione (
in data 2.7.2013 ed in data 8.7.2013) per cui aveva riportato condanna, anche
se non definitiva; in data 31.7.2012 era stato colpito da ordinanza di custodia
cautelare in carcere per i reati di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti
commesso a decorrere dal 11.10.2012, periodo in cui si trovava sottoposto agli
arresti domiciliari presso la propria abitazione.
La motivazione è giuridicamente corretta e priva di vizi logici.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso il 19.6.2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO