Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35210 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 35210 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
De Cotiis Daniele, nato a San Severo il 2/2/1979 avverso l’ordinanza
19/12/2012 del Tribunale per il riesame di Foggia;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con

ordinanza in data 19/12/2012, Il Tribunale di Foggia,

dichiarava inammissibile l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di De
Cotiis Daniele, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio,
emesso dal P.M. in data 7/12/2012, avente ad oggetto una autovettura
Audi S5, pertinente al reato di truffa a carico di ignoti, osservando che il
ricorrente non rivestiva alcuna delle qualità soggettive che consentono di
proporre la richiesta di riesame, a norma dell’art. 355, comma 3, cod. proc.
pen.
2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessato, per mezzo del

suo difensore di fiducia, deducendo mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione.
1

Data Udienza: 02/07/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle

reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi
nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)” (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del
28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.).
Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che:
“Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc.
(dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093).

3.

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato,

potrebbe esporre il fianco a vizi di logicità, ma non è né del tutto
mancante, né apparente. Pertanto non può essere oggetto di censura in
sede di legittimità.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

2

/(/

Sezioni Unite di questa Corte, “In tema di riesame delle misure cautelari

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.500,00 alla cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il President

Così deciso, il 2 luglio 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA