Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3521 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3521 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO NICOLA N. IL 20/11/1956
avverso la sentenza n. 913/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott.
t
che ha concluso per

z–Udito, per la parte civile, l’Avv
(

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

Con sentenza del 15.11.12 la Corte di Appello di L’Aquila dichiarava rinammissibilitt
delrimpugnazione proposta da DI ROCCO Nicola,avverso sentenza emessa in data
11.11.2011 dal Tribunale di Pescara con la quale rimputato era stato dichiarato
responsabile del reato di cui agli artt.56/ 624-625 n.5 C.P. ,in tal senso derubricata
roriginaria imputazione,e condannato alla pena di anni uno di reclusione €300,00 di
multa.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore
delrimputato deducendo la violazione delrart.133 CP.

RILEVA IN DIRITTO

Preliminarmente deve rilevarsi cheè stata disattesa istanza di rinvio avanzata dal
difensore delrimputato,non rilevandosi resistenza in data odierna di un assoluto
impedimento a comparire,stante il riferimento ad una patologia rilevata in data
1.10.2013 come da certificato medico allegato.
Venendo a considerare ratto di gravame deve rilevarsi che il ricorso risulta
inammissibile.
Invero la Corte territoriale ha rettamente dichiarato rinammissibilitìdelratto di appello
,evidenziando che la sentenza di primo grado risultava depositata nel termine di
gg.15,in data 26.11.2011,e che l’atto di impugnazione risultava depositato dal
difensore solo in data 16 gennaio 2012,oltre il termine indicato dalrart.585 CPP.
Tanto premesso il ricorso,che peraltro formula censure attinenti alla violazione
dell’art.133 CP in riferimento alla determinazione della pena,deve ritenersi
inammissibile,percl-éviziato da inammissibilitioriginaria del gravame.
Tale pronunziaèpreclusiva della declaratoria di intervenuta estinzione del reato per
decorso del termine di prescrizione,secondo il principio sancito da questa Corte,per
cui vale il richiamo a sentenza Sez.V,11.6.1999,n.7585-Pannacci-RV213773-inerente
all’applicazione delrart.591 del codice di ritoConseguentemente va dichiarata rinammissibildidel ricorso ,àil ricorrente deve essere
condannato,come per legge,a1 pagamento delle spese di questb grado,oltre al
versamento della somma che si determina in €1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.

RITENUTO IN FATTO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
Roma,deciso in data 4 ottobre 2013.
Il Consigliere relatore

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