Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35209 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35209 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TESTA MICHELE N. IL 03/02/1976
avverso la sentenza n. 7449/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18.2.2010 il Tribunale di Modena dichiarava Testa Michele
colpevole dei reati previsti da: A)art.9 legge n.1423 del 1956 perché, essendo
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno, violava la prescrizione di non rincasare oltre
l’orario prefissato; B) reato di cui all’art.116 comma 13 cod.strada per essere
stato sorpreso alla guida di autovettura senza la patente di guida perché
revocata dal Prefetto. Per l’effetto lo condannava alla pena complessiva di anni 1

Con sentenza del 23.4.2013 la Corte di appello di Bologna confermava la
decisione del Tribunale di Modena.
Avverso la sentenza del giudice di appello l’imputato personalmente ricorre
per cassazione deducendo la carenza di motivazione in ordine alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha espressamente motivato il diniego delle attenuanti
generiche richieste dal difensore in ragione dei numerosi precedenti penali
risultanti dal certificato penale, implicitamente disattendendo ogni contraria
osservazione svolta nell’atto di impugnazione.
A norma delliart.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

giorni 10 di reclusione.

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