Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35209 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35209 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Macchiarulo Francesca, nata a Cerignola il 28/3/1961 avverso l’ordinanza
19/12/2012 del Tribunale per il riesame di Foggia;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Pietro Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv. Franco Collalti che ha concluso per raccoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 19/12/2012, Il Tribunale per il riesame di

Foggia, respingeva l’appello proposto nell’interesse di Macchiarulo
Francesca, terza non indagata, avverso l’ordinanza 22/11/2012 del
Tribunale di Foggia di rigetto dell’istanza di restituzione di quattro
fabbricati e di un terreno siti in Cerignola, di cui era stato disposto il
sequestro preventivo in virtù di provvedimento del 7/7/2011, emesso dal
Gip di Foggia nell’ambito di procedimento penale a carico di Cartagena
Matteo, Cartagena Sante (coniuge della Macchiarulo) ed altri, imputati dei
delitti di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen.
1

Data Udienza: 02/07/2013

2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessata, per mezzo del

suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione agli artt.
321 cod. proc. pen. e 12 sexties L. 356/92. Al riguardo eccepisce di aver
assolto all’onere della prova circa la sussistenza di una capacità
patrimoniale che giustifica l’acquisto dei beni in sequestro, vanificando la
presunzione di illecita accumulazione patrimoniale.

sollevati e dolendosi che il Tribunale abbia completamente omesso di
motivare circa l’attività di commercio di capi di abbigliamento svolta dalla
ricorrente nella qualità di titolare della omonima ditta individuale che aveva
realizzato un volume d’affari per i primi tre anni (2000-2002) di circa
€.85.000,00 l’anno; il fatto che i relativi redditi non fossero stati dichiarati
comportava responsabilità per evasione fiscale ma non rendeva illecita la
provvista in virtù della quale era stata effettuato l’acquisto degli immobili
sequestrati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto segue.

2.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle

Sezioni Unite di questa Corte, “In tema di riesame delle misure cautelari
reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi
nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)” (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del
28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.).
Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che:
“Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto

2

( <"/-L' ■ Successivamente la difesa ha depositato memoria ribadendo i motivi già mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093). 3. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per il considerazione uno dei principali argomenti sollevati dalla difesa, vale a dire la potenzialità di reddito della omonima ditta individuale della Macchiarulo per il commercio dei capi di abbigliamento e non ha esaminato la relativa documentazione allegata dalla ricorrente. Le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, pertanto, sono viziate da omissioni che rendono apparente la motivazione, come tale censurabile in questa sede. 4. Di conseguenza si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame. Così deciso, il 2 luglio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente riesame per pervenire alle conclusioni assunte, tuttavia essa non prende in

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