Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35208 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35208 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATANOIU ELENA N. IL 11/12/1963
avverso la sentenza n. 20723/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17.1.2013 il Tribunale di Roma dichiarava Catanoiu
Elena colpevole del reato previsto dall’art.651 cod.pen. (rifiuto di fornire
documenti di identità e rifiuto di fornire le proprie generalità alla polizia
ferroviaria) condannandola, previa concessione delle attenuanti generiche, alla
pena di euro 120 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la sentenza il difensore ha proposto appello, convertito in ricorso
per cassazione attesa l’inappellabilità della sentenza di condanna alla pena della

dubitativa, ovvero la riduzione della pena con la concessione delle attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi di merito, non
consentiti nel giudizio di legittimità, nella parte in cui formula richiesta di
assoluzione dell’imputata; è anche manifestamente infondato nella parte in cui
richiede la riduzione della pena con concessione di attenuanti generiche già
applicate dal giudice di primo grado.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. la ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

sola ammenda, chiedendo l’assoluzione con formula piena o con formula

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