Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35207 del 19/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35207 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LARDO STEFANO N. IL 13/08/1985
avverso l’ordinanza n. 487/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 04/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

1

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con ordinanza emessa il giorno 4.9.2013, il Tribunale di sorveglianza di
Potenza revocava con effetti ex tunc la misura dell’affidamento in prova al servizio
sociale ex art. 94 dpr 309/90, concessa a LARDO Stefano, con ordinanza del tribunale
di Sorveglianza di Salerno del 12.12.2012. Il Tribunale a quo rilevava che
correttamente il Magistrato di Sorveglianza aveva provvisoriamente sospeso la misura ,

con cui era stata segnalata l’arbitraria interruzione del programma residenziale ad opera
del predetto; dalla relazione dell’UEPE emergeva che il comportamento tenuto dal Lardo
era sempre stato di opposizione e di tipo provocatorio, che lo stesso aveva evidenziato
difficoltà relazionali e che aveva manifestato la volontà di interrompere il programma
per fare rientro in carcere. Il comportamento tenuto veniva quindi considerato
incompatibile con la prosecuzione del programma ed il breve periodo trascorso in
comunità veniva ritenuto del tutto ininfluente ai fini rieducativi, cosicchè la revoca della
misura alternativa veniva disposta con effetti ex tunc.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, per chiedere da un lato la restituzione nei termini dell’art. 175
cod.proc.pen., per procedere ad una rivalutazione delta revoca del beneficio
dell’affidamento in prova, non essendo stato avvisato il difensore della procedura di
revoca , e dall’altra la concessione di misura alternativa della detenzione domiciliare.

3.

Il ricorso è basato su motivi non specifici e comunque manifestamente

infondati. Deve essere ricordato che questa Corte ha avuto modo di sottolineare che la
nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza ai fini
dell’affidamento in prova al servizio sociale, non spiega effetti nel procedimento per la
revoca della misura stessa (Sez. I, 6.3.2009, n. 12900 , rv 243561). E’ stato
puntualizzato in altro precedente arresto (Sez. I, 18.6.2008, n. 28553, Rv 240599) che
l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale è regolato attraverso la previsione
delle condizioni di ammissione, delle prescrizioni che vengano imposte a regolarne
l’esito, delle verifiche assegnate al servizio sociale sul suo svolgimento nel tempo, delle
possibilità di adozione di modifiche medio tempore da parte del Magistrato di
Sorveglianza, degli esiti della ammissione (sostanzialmente consistenti nella revoca o
nella declaratoria di estinzione). E’ stato quindi aggiunto che la disciplina dell’istituto/ in
termini di ampia dislocazione temporale di un esperimento di “rieducazione” del
condannato impone la scansione dei suoi effetti attraverso le tre fasi dell’ammissione,
della esecuzione-gestione, della conclusione, cosicchè il procedimento di sorveglianza
della adozione dell’affidamento è autonomo, concettualmente e funzionalmente, da

2.

atteso che era pervenuta nota dalla Comunità terapeutica “Casa dei giovani” di Matera,

quelli successivi; dal che è stato fatto discendere che è corretto che l’avviso d’udienza
per la procedura di revoca venga effettuato presso un difensore d’ufficio
contestualmente nominato. Pertanto non ha ragion d’essere la richiesta di restituzione
in termini, formulata dal difensore, né meno che meno questa Corte può procedere alla
applicazione di misura alternativa alla detenzione, così come è stato richiesto, essendo
giudice di legittimità.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA