Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35206 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35206 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO GIOVANNI MARIO N. IL 07/06/1953
avverso l’ordinanza n. 237/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

-1

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con ordinanza emessa il giorno 25.9.2013, il Tribunale di sorveglianza di
Potenza rigettava l’istanza di riabilitazione interposta da RIZZO Giovanni Mario, in
relazione alle condanne a lui inflitte con sentenze Pretura di Potenza 12.4.1995,
29.11.1995, 22.1.1999, in ragione del fatto che il prevenuto aveva un carico pendente
per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, e che con nota del

penale pendente. Il Tribunale a quo rilevava che non era stato dedotto alcunché in
ordine all’intervenuto risarcimento del danno in relazione al reato di cui sopra, così
come dispone l’art. 683 cod.proc.pen., considerato che i poteri istruttori officiosi del
giudice presuppongono il puntuale adempimento dell’onere di allegazione della parte.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, per lamentare violazione dell’art. 179 cod.pen.: il rigetto sarebbe
stato motivato dal mancato risarcimento in relazione al reato di mancata esecuzione
dolosa del provvedimento del giudice, di cui alla sentenza 22.10.1993, la cui condanna
era stata sospesa; veniva aggiunto che per la lontananza nel tempo non era possibile
affermare se fosse stato o meno effettuato il risarcimento del danno e che in ogni caso
il prevenuto non era in grado di provvedervi , non essendo titolare di alcun reddito.

3. Il ricorso è basato su motivi non specifici, atteso che il Tribunale di
sorveglianza ha correttamente rilevato

quanto al mancato adempimento delle

obbligazioni civili, che l’istante non aveva fornito la prova di essersi trovato
nell’impossibilità di adempiervi. Risulta del tutto implausibile che il prevenuto non si
ricordi se abbia o meno provveduto al risarcimento del danno, in relazione ai fatti di
reato pei quali è stata chiesta la riabilitazione, ancorchè risalenti nel tempo; quanto alle
sue condizioni reddituali, risultano essere state documentate solo nel presente giudizio,
laddove l’art. 683 c. 2 cod.proc.pen. impone che l’interessato indichi

“gli elementi dai

quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 179 cod.pen.

Corretto è stato il modus opinandi del Tribunale .

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

10.7.2013 i carabinieri di Anzi avevano riferito sui precedenti penali e sul procedimento

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

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