Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35202 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35202 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANZILLOTTI COSIMO N. IL 31/07/1962
avverso il decreto n. 5136/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 04/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
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Data Udienza: 19/06/2014
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con decreto
emesso il giorno 4.9.2013
il presidente del
Tribunale di
Sorveglianza di ~ dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da LANZILLOTTI
Cosimo, di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter c. 1 bis OP, in ragione del
fatto che la pena da espiare superava il limite previsto dall’art. 47 ter c. 1 bis OP.
l’istanza.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile in quanto non specifico ,
mancando del tutto di correlazione con l’atto impugnato .
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
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in euro cfriauecen, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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processuali e della somma di eurot:I~LV, in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 19 Giugno 2014.
Avverso tale decreto, il prevenuto proponeva ricorso per cassazione, riformulando