Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35201 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35201 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCIELLO ROSARIO N. IL 29/07/1984
avverso il decreto n. 4495/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 19/06/2014
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con decreto emesso il giorno 7.10.2013,
il presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da MARCIELLO
Rosario, di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter Ord.Pen, in ragione del fatto
che la stessa era mera riproposizione di altra istanza già decisa con ordinanza del
Avverso tale decreto, il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
Medio tempore, con dichiarazione pervenuta i117.5.2014 1 il ricorrente faceva
pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto
degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro cinquecento, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento , in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, il 19 Giugno 2014.
giorno 11.4.2012.