Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 352 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 352 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
JONSON RAZE alias JAKI N. IL 28.12.1995
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DEL RIESAME DI TORINO del 04/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4 gennaio 2013, il Tribunale del riesame di Torino confermava
l’ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa il 22 maggio 2012 dal GIP presso il
Tribunale di Torino nei confronti di Jonson Raze e di altro coindagato per i delitti di cui
agli artt. 81 cpv,, 110 c.p. e 73 comma1 e comma 1 bis d.P.R, n. 309/1990.
2.
Avverso tale decisione proponeva ricorso Jonson Raze lamentando la illegittimità
dell’impugnata ordinanza stante la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 67
c.p.p. e 8 d.P.R. n. 448/1988.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Sostiene il ricorrente con l’unico motivo di gravame proposto che erroneamente il
Tribunale del riesame avrebbe rigettato la richiesta di declaratoria di incompetenza
funzionale e di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Torino. Ciò in virtù della circostanza che all’epoca dei fatti il Raze non
aveva ancora compiuto la maggiore età.
4. Il ricorso è infondato; il provvedimento impugnato sul punto ha così motivato: “Non
vi sono ragioni per disattendere le conclusioni riportate nel referto medico del 13
ottobre 2009, anche perché, pur trattandosi di un accertamento basato unicamente
sull’esame radiologico, la diagnosi non è stata contraddetta dalla consulenza tecnica
effettuata nel novembre 2011, dal momento che la dott.ssa Bergamasco, lungi
dall’affermare che l’indagato avesse appena compiuto diciotto anni, ha rilevato che
Jonson presentava uno stadio di mineralizzazione dentaria riscontrabile nei soggetti

Data Udienza: 09/07/2013

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter
disp. att. del c.p.p.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

maschili di età compresa tra i 19 ed i 21 anni (implicitamente confermando, pertanto, la
tesi che nel 2009 avesse già compiuto 18 anni).
Senza contare che per i fatti dell’ottobre 2009, 3onson è stato condannato alla pena
(sospesa) di mesi otto di reclusione dal Tribunale ordinario di Torino in data 14 luglio
2010, con sentenza divenuta definitiva in data 24 ottobre 2010.
Si può pertanto affermare che alla data del 9 novembre 2011 (nella quale si colloca il
primo degli episodi contestati) Jonson fosse maggiorenne”.
Il giudice del riesame ha dato quindi congrua motivazione in merito alla età
dell’indagato, che appare desunta, in contrasto con le mere dichiarazioni del 3onson,
da elementi emersi dai disposti accertamenti peritali.
Pertanto, l’ordinanza impugnata non si presenta affetta dal difetto di motivazione,
essendo state peraltro puntualmente analizzate in sede di riesame anche le
deduzioni sul punto svolte dalla difesa.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va inoltre disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c.
1 ter disp. att. del c.p.p.

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