Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35199 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35199 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIMINO LUCIANO N. IL 13/03/1987
avverso l’ordinanza n. 5754/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con ordinanza del 18.9.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ,
rigettava l’istanza formulata da CIMINO Luciano di differimento dell’esecuzione
della pena per grave infermità fisica, sul presupposto che non era in atto
grave malattia, attesa la remissione completa del linfoma che era stato
diagnosticato e che in ambito carcerario lo stesso era adeguatamente

2.

Avverso tale

pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione

l’interessato deducendo violazione dell’art. 147 cod.pen. e 47 Ord.Pen: viene
opposto che/ contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il medesimo è
affetto da grave patologia, a fronte della quale si rendeva necessaria per cinque
anni

ta

sottoposizione ad esami diagnostici e specialistici

appropriati da

eseguire in centri di eccellenza.
3. Nelle more della discussione, il ricorrente ha chiesto con atto pervenuto il
13.5.2014 “di non dare luogo a procedere”, da intendersi quale rinuncia al
ricorso.
4. Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.
591 lett. d) cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, 19.6.2014.

monitorato .

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