Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35199 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35199 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Torcasio Pasquale nato a Lamezia Terme il
13/10/1969 avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro in data 1/2/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Piero Gaeta che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Gambardella che ha concluso chiedendo

Data Udienza: 02/07/2013

l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1/2/2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro disponeva l’applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1 con esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 629 comma 2 cod. pen. (81, 110, 629 cod. pen.
7 legge 203/1991).
2.

Avverso tale provvedimento l’indagato propone ricorso per saltum in
1

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Cassazione, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione
e violazione degli artt. 110 cod. pen., 273 cod. proc. pen. nonché nullità, ex
art. 125 cod. proc. pen., dell’ordinanza per mancanza assoluta di
motivazione. Evidenzia l’assenza di qualsiasi elemento per potere ritenere
l’indagato concorrente morale nel reato nella qualità di mandante dell’azione
delittuosa.

3. Preliminarmente rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 311 comma 2
cod. proc. pen., il ricorso per saltum in cassazione avverso un’ordinanza
applicativa di una misura coercitiva può essere proposto soltanto per
violazione di legge, tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio
inerente alla motivazione, quella avente ad oggetto i soli requisiti minimi di
esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è
alternativo a quello del riesame, ove possono essere proposte le censure
riguardanti lo sviluppo logico giuridico delle argomentazioni del
provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine
agli elementi probatori acquisiti agli atti (sez. 1 n. 3273 del 27/4/1999, Rv.
213723; sez. 6 n. 44996 del 13/11/2008, Rv. 241664).
3.1. Fatta questa premessa rileva il Collegio che la lettura del
provvedimento impugnato consente di escludere le violazioni di norme
denunciate nel ricorso. Difatti, ritualmente il giudice ha ritenuto di potere
ravvisare a carico dell’attuale ricorrente un quadro di gravità indiziaria in
ordine al reato di cui al capo 1) sulla base delle dichiarazioni rese dalle
persone offese, che risultano suffragate, quanto alla ricostruzione
dell’ambiente criminale mafioso del quale farebbe parte l’indagato, dalle
dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, già appartenenti alla
cosca avversaria a quella Torcasio – Gualteri, nella quale sarebbe risultato
inserito l’indagato. Il giudice ha correttamente valutato l’attendibilità
intrinseca delle persone offese, escludendo la possibile sussistenza di
ragioni idonee ad incidere sull’attendibilità di quanto dalle stesse riferito.
Con specifico riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge
203/1991 ed al fine di ricostruire il contesto nel quale sono maturati i delitti
oggetto dell’indagine con particolare riferimento a quello oggetto di
contestazione all’attuale ricorrente, il giudice dà atto, in primo luogo,
dell’esistenza ed operatività della cosca Torcasio – Gualtieri – Cerra,
2

Ni,

CONSIDERATO IN DIRITTO

accertata con sentenza definitiva acquista agli atti, cosca nell’ambito della
quale il ricorrente, dopo la morte di Torcasio Nino, ricopriva un ruolo
apicale; vengono, quindi, analiticamente esaminate le dichiarazioni rese da
Chirico Giovanni in ordine alle estorsioni subite ad opera di Torcasio
Domenico che agiva anche a nome del fratello Pasquale, attuale ricorrente;
vengono descritte le modalità dell’azione delittuosa che, appunto,
consisteva nel prelievo da parte di Torcasio Domenico di materiale edile,

inizialmente alcuni acconti e poi rifiutando di pagare il saldo; il tutto
accompagnato da comportamenti intimidatori con minacce esplicite; viene
dato atto che la polizia giudiziaria aveva acquisito le fatture comprovanti la
vendita del suddetto materiale edile; viene evidenziato come all’esito di
un’individuazione fotografica il Chirico Giovanni avesse riconosciuto
Torcasio Domenico e Torcasio Pasquale. Vengono poi prese in
considerazione le convergenti dichiarazioni rese da Chirico Giuseppe, il
quale, inoltre, aveva aggiunto che Gualtieri Nicola, suocero dell’attuale
ricorrente, in più occasioni, dagli anni 2001 al 2007, si era presentato
presso la ditta dei Chirico ed aveva prelevato del materiale per conto del
genero non provvedendo al pagamento. Dalle dichiarazioni rese da
entrambi i soggetti emergeva che gli stessi erano consapevoli della
caratura criminale dei Torcasio, facenti parte della criminalità organizzata e
ciò li induceva a consegnare agli stessi il materiale, ben sapendo che lo
stesso non sarebbe stato mai pagato. Viene dato anche atto dei numerosi
attentati e danneggiamenti subiti dal Chirico Giovanni, allorquando lo
stesso aveva accennato a rifiutare la consegna del materiale preteso senza
pagarne il prezzo, episodi in relazione ai quali venivano acquisiti anche
ulteriori riscontri.
Quindi all’esito della disamina complessiva del

materiale

investigativo, puntuale in fatto e corretta in diritto con riferimento alla
configurabilità del delitto ipotizzato nella provvisoria imputazione, il giudice
ha ricostruito il ruolo ricoperto dall’attuale ricorrente in relazione alle
estorsioni in danno degli imprenditori Chirico Giuseppe e Chirico Giovanni,
dando atto che lo stesso è risultato essere il mandante ed il beneficiario di
molti dei prelievi di materiale destinato alla realizzazione della sua
abitazione.
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve

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anche per conto del fratello Pasquale, senza pagare nulla o dando

essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al
pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di C
1.000,00.
4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui

1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2013

l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma

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