Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35198 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35198 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIRGHI MARINICA N. IL 27/07/1973
avverso l’gheA 4055/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 29/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto ed in diritto.
1.

Con decreto del 29.8.2013, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di

Torino dichiarava inammissibile l’istanza di differimento della pena per grave
infermità formulata da SIRGHI Marinica , sul presupposto che lo stesso risultava
ristretto in forza di titolo non ancora definitivo;—
2.

Avverso tale ordinanza, interponeva ricorso per cassazione l’interessato

per opporre che dal 29.7.2013 egli sarebbe sottoposto a condanna definitiva essendo

inflitta dall’Autorità giudiziaria rumena.
3.

Con memoria depositata il 12.5.2014 il prevenuto ribadiva che fin dal

29.7.2013 era stato conclamato che in Italia doveva essere espiata la pena inflittagli
dall’AG rumena, ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett. r) L. 69/2005; quindi ribadiva l’istanza
di differimento della pena per grave infermità , formulando istanza di accertamenti
ai sensi dell’art. 30 ter Ord. pen., essendo costretto all’uso di sedia a rotelle.
4.

Il ricorso si basa su circostanza di fatto non rispondente al vero, atteso

che dalla posizione giuridica risulta che effettivamente alla data del 29.8.2013 il
titolo pel quale il prevenuto era stato ristretto in Italia ( condanna a pena inflitta
inflitta dal tribunale di Arad con sentenza del 31.1.2008, da eseguire in Italia) non
era ancora definitivo, essendolo divenuto solo il 27.9.2013. E’ quindi stata corretta
la pronuncia impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod.proc.pen.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

stata riconosciuta come eseguibile in Italia la condanna ad anni sei di reclusione ,

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