Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35195 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35195 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTAN SERGIO N. IL 11/01/1958
avverso l’ordinanza n. 987/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

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Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 30.9.2013 il Tribunale di Brescia rigettava
l’istanza formulata da BOTTAN Sergio di restituzione nel termine per impugnare
sentenza contumaciale (emessa dal Tribunale di Brescia il 30.9.2013), sul presupposto
che l’estratto era stato notificato al difensore, di fiducia domiciliatario, non solo ma che
la sentenza di primo grado era stata impugnata sia dal difensore che dal Bottan

dell’estratto contumaciale e non ricorreva prova che l’interessato non avesse avuto
contezza della sentenza , cosicchè il giudicato si era regolarmente formato.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, per dedurre la mancata conoscenza del provvedimento, assumendo di
aver interposto appello senza conoscere il testo della motivazione della sentenza e
senza sapere che il Pm aveva interposto appello.

3. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, atteso che secondo
l’orientamento di questa Corte la notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della
sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve
far ritenere, salva la prova del contrario, che il condannato in contumacia abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver
diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione ( SEz. li, 27.6.2013 , n. 43436,
Rv 256727).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla cassa della ammende.
Così deciso in Ro a 19 Giugno 2014.

medesimo; che di conseguenza corretta era stata la procedura di notificazione

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