Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35195 del 06/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35195 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Fabio Falcetta, quale difensore delle P.O.
Alice Alexandra Volintiru e Russo Onofrio, avverso l’ordinanza di
archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Monza, in data 31/01/2012 nei
confronti degli indagati — per il reato di truffa aggravata – Schiatti Giuseppina
(n. il 28/11/1942), Francesio Enrico Carlo (n. il 31/03/1967), Nappa Graziana
(n. il 30/05/1969) e Sangalli Luca (n. il 31/03/1963)
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano lasillo.

Data Udienza: 06/06/2013

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

Osserva:

del procedimento penale a carico di Schiatti Giuseppina, Francesio Enrico
Carlo, Nappa Graziana e Sangalli Luca Pini Marcella – indagati per il reato di
truffa aggravata — dopo aver svolto udienza in Camera di Consiglio in data
29/01/2012; udienza nella quale si riservava di decidere (le P.O. avevano
presentato opposizione che aveva portato il G.I.P. a fissare l’udienza in
camera di consiglio).
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore
delle P.O. deducendo: che erroneamente è stato ritenuta l’insussistenza
dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e tardiva la
querela; che il P.M. non ha svolto alcuna indagine; la mancanza e manifesta
illogicità del provvedimento di archiviazione; la mancanza di motivazione in
ordine alle indagini suppletive richieste dalle Persone Offese.
Il difensore delle ricorrenti Persone Offese conclude, pertanto, chiedendo
l’annullamento dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti ad altro
G.I.P. del Tribunale di Monza.
Le Persone Offese presentano un ricorso in autodifesa/autotutela — con
allegati — nella quale si sottolinea che tutte le loro affermazioni, con le quali
evidenziano l’erroneità della decisione di archiviare il procedimento penale, si
basano sui documenti allegati. Le Persone Offese comunicano, altresì, che
“l’Avvocato Fabio Falcetta non segue più la presente vertenza dal
22.04.2013 come dalla copia della R/R allegata a tutti i materiali”.

motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato
inammissibile. Infatti, avverso il provvedimento di archiviazione può essere

In data 31/01/2012 il G.I.P. del Tribunale di Monza ha disposto l’archiviazione

presentato ricorso per Cassazione — ex articolo 409, VI comma, c.p.p., che
richiama l’articolo 127, V comma, c.p.p. — solo per violazione del principio del
contraddittorio. Sul punto è costante la giurisprudenza di questa Suprema
Corte nell’affermare il principio, condiviso dal Collegio, che l’ordinanza di
archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409,
comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia all’art.127, comma 5, cod. proc. pen.

la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio (Sez. U, Sentenza
n. 24 del 09/06/1995 Cc. – dep. 03/07/1995 – Rv. 201381; Sez. 1, Ordinanza
n. 8842 del 07/02/2006 Cc. – dep. 14/03/2006 – Rv. 233582; Sez. 2,
Sentenza n. 39153 del 27/09/2012 Cc. dep. 05/10/2012 – Rv. 252982). Ne
consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi
diversi, cioè attinenti al merito della “notitia criminis” e che, quindi, è
inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si censuri ad
esempio: la violazione dell’art.606 lett. d) cod. proc. pen. (mancata
assunzione di una prova decisiva), posto che tale ipotesi non rientra tra
quelle previste di violazione del contraddittorio (si vedano, fra le tante: Sez.
6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002 Cc. – dep. 09/01/2003 – Rv. 223329; Sez.
6, Sentenza n. 30775 del 28/05/2007 Cc. – dep. 27/07/2007- Rv. 237330);
oppure vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Sez. 1, Ordinanza n.
8842 del 07/02/2006 Cc. – dep. 14/03/2006 – Rv. 233582; Sez. 1, Sentenza
n. 9440 del 03/02/2010 Cc. – dep. 09/03/2010 – Rv. 246779); oppure per il
mancato accoglimento di indagini suppletive (la cui motivazione è, nel caso
di specie, implicita in relazione alla decisione del G.I.P.; Sez. 1, Sentenza n.
9440 del 03/02/2010 Cc. – dep. 09/03/2010 – Rv. 246779); oppure per vizi
relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di
violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del
contraddittorio (Sez. 5, Sentenza n. 5052 del 21/10/1999 Cc. – dep.
15/11/1999 – Rv. 215629; Sez. 2, Sentenza n. 39153 del 27/09/2012 Cc.
dep. 05/10/2012 – Rv. 252982)
Nel caso di specie, come si è già osservato, non si ravvisa alcuna
lesione del principio del contraddittorio. Invero, i ricorrenti sono stati
regolarmente avvisati – ex articolo 408, Il comma, del c.p.p. — hanno

che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti

presentato un atto di opposizione e hanno partecipato all’udienza camerale,
rassegnando le loro conclusioni. Il G.I.P. a fronte di quanto sopra ha deciso
di archiviare e con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ne ha
evidenziato tutte le ragioni (“la condotta denunciata, in effetti, ricade nel tipico
ambito delle recriminazioni per vizi della cosa venduta — nella specie
promessa in vendita — e non risulta penalmente rilevante’). Inoltre rileva che,

del danno di rilevante entità — querela, che valuta non tempestiva.
Quanto sopra già rende chiaro perché non è stata accolta l’istanza di
rinvio dell’udienza, presentata dalle P.O. in data 05.06.2013; istanza che si
fonda sul fatto che “i documenti inviati in autodifesa” non sarebbero stati posti
tempestivamente all’attenzione del Collegio, che quindi non avrebbe avuto la
possibilità di valutare la memoria — basata sui predetti documenti —
presentata dai ricorrenti. Infatti, essendo ammissibile il ricorso per
Cassazione solo per violazione del principio del contraddittorio, la memoria e
i documenti allegati che, invece, contestavano il merito della decisione non
potevano avere alcuna incidenza sulla decisione. Si deve, comunque,
rilevare che la memoria (chiamata dalle P.O.

“ricorso in

autodifesa/autotutela’) è stata sottoscritta personalmente dalle Persone

Offese. E’ opportuno, allora, ricordare che il ricorso per Cassazione, proposto
avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa
dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore
iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia
stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso
all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non
occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale
“ad hoc” ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.. Sez. U, Sentenza n. 47473 del
27/09/2007 Cc. – dep. 20/12/2007 – Rv. 237854; Sez. 6, Sentenza n. 48440
del 20/11/2008 Cc. – dep. 30/12/2008 – Rv. 242141; Sez. 2, Sentenza n.
10832 del 13/12/2011 Cc. – dep. 20/03/2012 – Rv. 252464; Sez. 6, Sentenza
n. 22025 del 13/04/2012 Cc. – dep. 07/06/2012 – Rv. 252873). Ovviamente
quanto sopra vale — ex art. 613 del cod. proc. pen. — anche per le memorie e
i motivi nuovi che devono essere sempre sottoscritti — a pena di
inammissibilità — da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di

in ogni caso, il reato è procedibile a querela — non sussistendo l’aggravante

Cassazione. Sul punto questa Suprema Corte ha, infatti, affermato che la
disposizione di cui all’art. 613 cod. proc. pen., secondo la quale l’atto di
ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere
interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale

codice riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione,
configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza
tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi
dall’imputato, non risultano in essa contemplati (Sez. U, Sentenza n. 19 del
21/06/2000 Cc. – dep. 13/07/2000 – Rv. 216336; Sez. 3, Ordinanza n. 13230
del 08/02/2006 Cc. – dep. 13/04/2006 – Rv. 233915; Sez. 4, Sentenza n.
17645 del 04/03/2008 Cc. – dep. 05/05/2008 – Rv. 240215). Quindi, per
quanto sopra esposto, è inammissibile “il ricorso (rectius memoria; nds) in
autodifesa/autotutela”sottoscritto personalmente dalle Persone Offese.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto
devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 06/06/2013.

dell’impugnazione, che la norma di cui all’art. 571, comma primo, stesso

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