Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35193 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35193 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA VEDOVA MARIO DOMENICO N. IL 24/06/1951
avverso la sentenza n. 5572/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14.6.2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Sondrio dichiarava Della Vedova Mario colpevole del reato previsto dagli artt.4
e 7 legge n.895 del 1967 perché portava illegalmente in luogo pubblico una
pistola cal.22, fatto commesso in Sernio il 11.11.2009; per l’effetto lo
condannava alla pena sospesa di mesi 7, giorni 3 di reclusione ed euro 1.185 di
multa.
Con sentenza del 16.5.2013 la Corte di appello di Milano confermava la
Avverso la sentenza della Corte di appello il difensore ricorre deducendo
violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui non è stata
ritenuta sussistenza la causa di giustificazione dello stato di necessità e non è
stata riconosciuta la diminuente prevista dall’art.5 legge 895 del 1967.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
I giudici di merito, con valutazione priva di vizi logici, hanno escluso che il
porto della pistola in zona di caccia ( con cane segugio al seguito) fosse
motivata dallo “stato di necessità” di doversi difendere dall’attacco di cinghiali;
hanno escluso il fatto lieve trattandosi di porto illegale in luogo pubblico di una
pistola perfettamente funzionante con inserito il colpo in canna.
I motivi di ricorso si sostanziano nella reiterazione di argomentazioni in fatto
già esaminate dal giudice di merito e non riproponibili nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.
sentenza del Tribunale.