Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35192 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35192 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALLATO MICHELE PIETRO N. IL 29/06/1958
avverso la sentenza n. 505/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE SETTIMA PENALE

R. G.

Udienza del 1 9/6/2014 – n.

76 del ruolo

Premesso che, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina
ha confermato la
sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 7 ottobre 2009, di condanna alla pena della reclusione in un
anno a carico del sorvegliato speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza BALLATO Michele Pietro, imputato del delitto di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per non aver ottemperato l’obbligo della presentazione alla autorità della
pubblica sicurezza, in Rometta il 20 giugno 2006, osservando — per quanto qui rileva — con riferimento ai
motivi di gravame in punto di colpevolezza e di circostanze attenuanti generiche: non è fondata la giustificazione addotta dall’appellante di non aver osservato la prescrizione del giudice della prevenzione a cagione del sonno indotto dalla assunzione di un farmaco tranquillante; dell’assunto in parola nessuna dimostrazione ha offerto il giudicabile; né giova, in relazione ad analoga violazione commessa il 28 agosto 2007,
la assoluzione motivata dalla considerazione che il Ballato, tossicodipendente, non si era presentato per lo
stato soporifero conseguito alla assunzione del farmaco; nulla prova che, oltre un anno prima, l’appellante
avesse assunto il tranquillante; inoltre il teste, carabiniere Milazzo ha smentito l’affermazione del sorvegliato di aver avvisato (tra le 20.00 e le 21.00) del ritardo la Stazione dei carabinieri; quanto alle circostanze attenuanti generiche, corretto è il diniego del primo giudice, in quanto osta la considerazione dei precedenti penali del Ballato, gravi e anche specifici;
Rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, denunziando, mediante atto articolato in due motivi, violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento e deducendo al riguardo: i) è un dato inconfutabile che alla data del fatto il ricorrente versava in stato di tossicodipendenza; il giudicabile «per uscire» dal ridetto stato «ha poi iniziato anche ad assumere tranquillanti»; i i) la «scarna motivazione» della Corte territoriale non giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che dovevano essere concesse dal giudice a quo, nell’esercizio del proprio potere discrezionale,
«alfine di mitigare la pena»;
Rilevato che, debitamente avvisati della trattazione della impugnazione davanti a questa Sezione, tabellarmente deputata alla declaratoria della inammissibilità dei ricorsi, né il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha presentato requisitorie, né il ricorrente ha depositato memorie;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato: non ricorre — alla evidenza — il vizio della violazione di legge: né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della
norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte; infine, il giudice di merito ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede — delle ragioni
della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente
contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta
a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze
espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano
tutti nell’orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge
con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’ termini dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen..
Considerato che conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso — preclusiva del rilievo della prescrizione del reato maturata nelle more — e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina nella misura congrua ed equa,
infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014.

Ricorso n. 44.328/2014

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