Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35191 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35191 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RASCONA’ GIOVANNI N. IL 09/04/1980
avverso la sentenza n. 669/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18.12.2009 il Tribunale di Messina dichiarava Rasconà
Giovanni colpevole del reato previsto dall’art.4 legge n.110 del 1975 ( porto di
un coltello a serramanico) condannandolo alla pena di mesi 3 di arresto ed euro
100 di ammenda.
Con sentenza del 8.5.2013 la Corte di appello di Messina confermava la
decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: l’imputato

accidentale; mancata qualificazione del fatto nella ipotesi prevista dall’art.4
comma 2 legge n.110 del 1975; mancata enunciazione delle ragioni del diniego
delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il giudice di appello, con motivazione priva di vizi logici, ha ritenuto che
l’imputato fosse in stato di ubriachezza per condotta volontaria.
Secondo la dizione testuale della norma, la circostanza attenuante prevista
dall’art.4 comma 3 della legge n.110 del 1975 è “riferibile al porto dei soli
oggetti atti ad offendere”, tra i quali non rientra il coltello a serramanico,
costituente arma da punta o da taglio ( conforme da ultimo Sez. 1, n. 35103 del
19/04/2011, Blandino, Rv. 250772).
La sentenza motiva espressamente in ordine al diniego delle attenuanti
generiche ( per i precedenti penali dell’imputato).
L’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta
genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità di rilevare di ufficio, ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata
in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né
rilevata da quel giudice. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
231164)
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

doveva considerarsi incapace di intendere e di volere per ubriachezza

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